1. Il permesso di soggiorno
2. La carta di soggiorno
IL PERMESSO DI SOGGIORNO
E' il documento che autorizza i cittadini stranieri a stare in Italia. Possono soggiornare gli stranieri entrati regolarmente che:
- hanno un permesso o una carta di soggiorno rilasciati in Italia
- sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità di uno Stato dell'Unione Europea (per una permananza in Italia non superiore a 90 giorni).
Il permesso di soggiorno: richiesta e rilascio
Il permesso di soggiorno va richiesto, entro 8 giorni lavorativi dalla data d'ingresso, al questore del luogo di destinazione. Gli uffici e i commissariati di Pubblica sicurezza forniscono un modulo nel quale il cittadino straniero, presentando il proprio passaporto e il visto di ingresso, deve indicare:
- i propri dati anagrafici e quelli dei figli minori che lo accompagnano
- il luogo e il motivo del soggiorno.
Alla domanda vanno allegate quattro fotografie formato tessera. La questura trattiene una copia con tutta la documentazione presentata (tale documentazione non è richiesta ai richidenti asilo e alle persone ammesse al soggiorno per motivi di protezione sociale o di protezione temporanea). Un'altra copia viene, invece, consegnata allo straniero come ricevuta della domanda e deve contenere:
- il timbro dell'ufficio a cui è stata presentata la richiesta
- la firma del funzionario incaricato
- la data di presentazione della richiesta
- il giorno di ritiro del permesso di soggiorno
Al momento del ritiro del permesso di soggiorno lo straniero deve presentare la ricevuta di iscrizione al servizio sanitario nazionale. Il permesso di soggiorno verrà rilasciato per lo stesso motivo per cui era stato richiesto il visto di ingresso in Italia.
Il rilascio avviene entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il permesso di soggiorno: durata
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso e dipende dal motivo per cui il visto è rilasciato. Comunque non può essere:
- superiore a tre mesi per visite, affari e turismo
- superiore a sei mesi per lavoro staginale oppure a nove mesi, per quei lavori stagionali che lo richiedano
- superiore a un anno (rinnovabile) per studio o formazione
- superiore a due anni per lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.
Il permesso di soggiorno: rinnovo
Almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno se ne deve richiedere, al questore della provincia di residenza, il rinnovo per lo stesso motivo o la conversione per un motivo diverso. Il questore verifica se ci sono ancora i requisiti che ne avevano determinato il rilascio oppure se ci sono le condizioni per la conversione. la richiesta di rinnovo, insieme alla documentazione della disponibilità di un reddito sufficiente al mantenimento proprio e dei familiari a carico, va presentata in doppia copia. Allo straniero viene rilasciata una ricevuta valida per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale. Il rinnovo, generalmente, ha una durata non superiore al doppio di quella del primo permesso e viene concesso entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il rinnovo o la proroga non sono consentiti per motivi di turismo e in caso di lunghe e continuative assenze dall'Italia (da un minimo di oltre 6 mesi a più della metà della durata di un permesso di soggiorno biennale).
Il permesso di soggiorno: conversione
- Il permesso per lavoro autonomo può essere utilizzato per lavoro dipendente e viceversa.
- Il permesso per lavoro stagionale può essere convertito in permesso per lavoro subordinato ma solo alla fine della seconda stagione.
- Il permesso per studio può essere convertito in permesso per lavoro ma all'interno del numero di ingressi per lavoro previsti dal governo di anno in anno.
- Il permesso per motivi di protezione sociale può essere convertito in permesso di studio o utilizzato per lavorare.
Non è necessario convertire il permesso per ricongiungimento familiare per poter svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo.
Il permesso di soggiorno viene convertito entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il permesso di soggiorno: rifiuto e revoca
Il permesso di soggiorno viene negato se mancano i requisiti richiesti per l'ingresso e la permanenza. Il permesso può anche esere revocato se vengono a mancare alcuni dei requisiti necessari: la decisione deve essere comunicata allo straniero o direttamente o con notifica del provvedimento scritto e motivato. In caso di rifiuto o di revoca, si può fare ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla comunicazione.
Il permesso di soggiorno: obblighi
Il cittadino straniero deve mostrare il proprio permesso di soggiorno ogni volta che gli viene richiesto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Se si rifiuta, è punito con l'arresto fino a 6 mesi e una multa fino a ottocentomila lire. Le forze dell'ordine, se lo ritengono necessario, possono richiedere ulteriori informazioni e documenti sul lavoro, l'alloggio, il reddito di cui si dispone in Italia per mantenere i familiari a carico.
In caso di cambio del domicilio, lo straniero deve avvisare il questore entro 15 giorni.
LA CARTA DI SOGGIORNO
La carta di soggiorno è il documento che consente agli stranieri il soggiorno a tempo indeterminato in Italia. Deve essere vidimata ogni 10 anni. la carta di soggiorno è un importante strumento che favorisce l'integrazione.
Il titolare della carta di soggiorno può:
- entrare e uscire in Italia senza bisogno del visto
- svolgere qualsiasi attivit&egrava; lecita che non sia riservata a cittadini italiani
- accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione
- partecipare alla vita pubblica del luogo in cui vive.
Inoltre la cittadina straniera titolare di carta di soggiorno ha diritto di chiedere l'assegno di maternità per ogni figlio nato dal 1 luglio 2000 in poi. La domanda va presentata all'INPS o al proprio comune di residenza, a seconda che siano stati o meno versati contributi per la tutela previdenziale della maternità.
La carta di soggiorno: chi ne ha diritto
Il cittadino straniero che:
- soggiorna in Italia da almeno cinque anni ed ha un permesso di soggiorno che consente più rinnovi
- è sposato con uno straniero che abbia la carta di soggiorno
- ha meno di 18 anni ed è figlio di uno straniero che abbia la carta di soggiorno.
La carta di soggiorno: come si richiede
La carta di soggiorno si richiede direttamente al questore. nella domanda il cittadino straniero deve indicare:
- i propri dati anagrafici
- i luoghi in cui ha vissuto nei cinque anni precedenti alla richiesta
- il luogo di residenza al momento della domanda
- le fonti di reddito che gli consentono di mantenersi in Italia
Alla domanda inoltre vanno allegati:
- la copia di un documento di identità
- la copia della dichiarazione dei redditi o dell'ultimo "Modello 101"
- il certificato del casellario giudiziale
- il certificato che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso
- una fotografia formato tessera.
Il questore, accertata la sussistenza di tutti i requisiti, rilascia la carta di soggiorno entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. La carta di soggiorno può essere revocata nel caso di condanna per reati penali di particolare gravità.
Contro il rifiuto del rilascio o contro la revoca della carta di soggiorno è possibile fare ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla comunicazione.
C.I.S.M. VENETO
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